Evitare la vacanza contrattuale???

24 feb

EVITARE LA VACANZA CONTRATTUALE???

Questa la nuova parola d’ordine che serpeggia tra colleghi sfiduciati, sindacati compiacenti, e dirigenza soddisfatta…

“Abbiamo dovuto firmare, perchè meglio questo contratto della vacanza contrattuale”.

Sicuri? Noi no!!! E infatti:

DENUNCIAMO L’ENNESIMO INGANNO!!!

Spieghiamo velocemente. Il contratto che stiamo rinnovando è il CCNL del 2007

Cercate l’articolo che regola la vacanza contrattuale e leggete le prime tre righe che dicono:

“in caso di mancato accordo fa fede il Protocollo del 23 Luglio 1993″.

E che cosa prevede il Protocollo del 23 Luglio 1993???

Questo:

che dopo la scadenza del contratto si continua ad applicare il precedente contratto.

La norma, anche abbastanza civile, venne ovviamente abolita (continue conquiste a favore di noi lavoratori) con il successivo Accordo sulla Contrattazione Collettiva del 15 Aprile 2009, la quale stabilì il divieto di ultrattività di applicazione del CCNL scaduto.

Ma attenzione!!! Qui entro nel giuridico, ma è necessario farlo per scoprire la menzogna: il divieto di ultrattività (ovvero validità successiva alla scadenza) vale solo nei casi in cui la ultrattività stessa non sia espressamente prevista all’interno del contratto scaduto stesso.

E siccome il nostro CCNL del 2007 attraverso il richiamo al Protocollo del 1993 prevedeva ultrattività, non è assolutamente vero che avremmo avuto vacanza contrattuale: si sarebbe tranquillamente continuato ad apllicare quello precedente.

IN CASO DI MANCATA FIRMA, NON CI SAREBBE STATA ALCUNA VACANZA CONTRATTUALE, SI SAREBBE CONTINUATO AD APPLICARE IL CCNL PRECEDENTE!!!

1000 volte migliore di quello appne sottoscritto.

INFORMATI E DIFENDI I TUOI DIRITTI.

Approfondimento:

IL PRINCIPIO DELL’ULTRATTIVITÀ DEL CONTRATTO COLLETTIVO COMPORTA PER IL LAVORATORE, IN CASO DI MANCATO RINNOVO ALLA SCADENZA, IL DIRITTO AL MANTENIMENTO DEL TRATTAMENTO ACQUISITO – Non può verificarsi un vuoto normativo (Cassazione Sezione Lavoro n. 5908 del 14 aprile 2003, Pres. Senese, Rel. Guglielmucci).

Deve ritenersi esistente, nel nostro ordinamento, il principio dell’ultrattività del contratto collettivo. Esso comporta che, scaduto il contratto collettivo, senza che ne sia stato stipulato un altro per il periodo successivo, il lavoratore mantenga il diritto al trattamento economico e normativo da esso previsto. La funzione normativa riconosciuta al contratto collettivo impedisce che, nel settore da esso disciplinato, il rapporto di lavoro resti privo della sua complessiva regolamentazione (non solo quindi di quella economica) alla scadenza prevista che riapre, pertanto, solo il contenzioso contrattuale: questo effetto, lasciando il rapporto di lavoro in una situazione anomica, per la sola scadenza del termine, contraddirebbe, in maniera intollerabile, l’assetto della tutela del rapporto di lavoro oltre limite raggiunto, indubbiamente caratterizzato dalla centralità della dignità umana del lavoratore e dalla promozione di una sua effettiva, prioritaria, partecipazione al contesto politico-sociale.

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